Alla Corte

Care e cari

sono stati giorni pieni, quasi convulsi.

Il 16 dicembre, visti gli impegni di lavoro che avevo nel Nord sono andato ad ascoltare ‘Amicus Curiae’, un appuntamento annuale. Un convegno che affronta ogni anno il tema più rilevante dal punto di vista costituzionale dell’anno a venire. I risultati vengono poi inviati alla Corte Costituzionale per ‘aiutarla’ nella decisione (da qui il nome del convegno).

Quest’anno il tema trattava della decisione relativa all’ammissibilità dei referendum elettorali (cd Parisi-Morrone).

I promotori sostenevano che i referendum erano ammissibili, anche se si proponevano di abrogare completamente la legge elettorale vigente.

Dicevano, in sostanza, che avrebbe potuto rivivere la precdente legge.

L’anno scorso, la Corte si era pronunciata chiaramente, però, sul fatto che la reviviscenza non è ammessa.

Dunque , quello dei promotori, era un azzardo puro.

Mentre ascoltavo gli interventi mi è venuta però un’idea (il che dimostra che i convegni sono utili). C’era una terza via.

Non sto qui a ripeterla. Incollo di seguito il comunicato stampa, molto esaustivo che abbiamo diffuso come Giuristi Democratici (rimasto semi-clandestino, come al solito).

Fatto stà che ho chiamato, subito dopo Amicus Curiae, gli amici Paolo Solimeno e Roberto Passini, ed abbiamo buttato già l’atto di intervento (si trova in rete).

L’abbiamo depositato il 30 dicembre, e l’udienza si è tenuta l’11 gennaio.

Appena l’udienza è iniziata ed il relatore Cassese (nb, già mio professore di diritto amministrativo) ha illustrato la questione, abbiamo capito di avere colto nel segno.

Alla proposta di ‘reviviscenza’ è stato dedicato un breve cenno.  Alla nostra tesi molto di più.

Non solo: Cassese aveva apportato delle migliorie alla nostra idea.

E’ stata una forte emozione ed una bella soddisfazione. Soprattutto perchè, poco prima dell’udienza, uno dei Professori incaricati di difendere l’ammissibilità dei referendum, ci aveva chiesto di soprassedere, di non illustrare le nostre tesi, in quanto evidentemente infondate.

Riconosco di non avere un buon carattere, e riconosco di avergli proposto l’inverso. Il suddetto professore si è tamente inalberato che dopo, in aula, invece di pensare alla montagna che doveva scalare la sua tesi della reviviscenza, comicamente, ha chiesto la nostra estromissione dal giudizio (nonostante chiedessimo l’ammissione, come lui).

Rob de mat, direbbero a Milano.

Lo stesso professore, sempre prima dell’udienza, per sostenere la reviviscenza si era lanciato in un ardita metafora.

“bisogna pensare ad una centrale idroelettrica. L’acqua muove la turbina che genera l’energia elettrica. L’acqua si trasforma in energia elettrica”

“..che poi si può ritrasformare in acqua” avevo completato io, irrispettosamente.

Era chiaro che la metafora usata non era buona, perchè chiamava la battuta.

Niente da fare:  in aula la metafora è stata ripoposta, tra i sorrisi dei giudici all’ascolto. Si è distintamente sentito qualcuno che sussurrava “miracolo”.

Ma è stato un trionfo di metafore. Si è sentito dire che la reviviscenza  è come un restauro. Si toglie da un quadro la patina degli anni e riemergono i colori originari.

L’esito è noto.

Referendum respinto e tutti a casa.

Mi è piaciuta solo l’esposizione del Prof. Sorrentino. Chiara e giuridica, come lo scorso anno (in cui però lo avevamo contro. Noi sostenevamo l’anmmissibilità del referendum acqua pubblica e lui l’inammissibilità).

Finita l’udienza parto per lavoro, ed iniziano ad arrivare le notizie relative al prolungarsi della camera di consiglio. Con Paolo Solimeno concludiamo “può essere solo la nostra tesi che fa discutere la Corte. Le altre tesi erano note da mesi. E’ impensabile che i giudici non si fossero fatti un’idea chiara. Gli basta votare”.

Vero, non vero, aspettiamo le motivazioni.

Nel contempo notiamo come la nostra tesi abbia riscosso grande fortuna tra i giudici e pochissima sulla stampa. Con qualche lodevole eccezione (l’Ansa, la Stampa , il Mattino, il Tempo in particolare), la maggior parte dei giornali non ha neanche dato conto di questa tesi.

Peccato, chi avrà la pazienza di leggere qui sotto capirà che è una buona soluzione, che permetterebbe di ammettere , praticamente, sempre i referendum, nelle materie ‘non escluse’ dall’art.75 cost.

Interessa qualcuno?

Non so, forse interessa di più il commento dell’onorevole Pinco e del segretario Pallo.

La giornalista dell’Ansa mi ha chiesto “ma è possibile che la tesi che più ha fatto discutere la Corte sia stata completamente trascurata dalla stampa, e che abbiano ascoltato unicamente i soliti commentatori?”

” è ciò che noi usualmente definiamo Italia” ho risposto.

Però..ci siamo divertiti.

 

Comunicato:

All’udienza di stamani, 11 gennaio, dinanzi alla Corte Costituzionale l’avv. Pietro Adami ha sostenuto l’intervento presentato, assieme ai colleghi Paolo Solimeno e Roberto Passini a nome dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici per sostenere una tesi parzialmente diversa da quella del Comitato promotore dei Referendum sulla legge elettorale: i Giuristi Democratici ritengono infatti che i referendum “Parisi” ad oggi non sarebbero ammissibili perché creerebbero un vuoto normativo in una materia che la giurisprudenza costante della Consulta non permette, perché impedirebbe il rinnovamento del Parlamento in caso di scioglimento.

I referendari puntano unicamente sulla “reviviscenza” della normativa precedente, il Mattarellum, ma i Giuristi Democratici nel negare fondatezza alla reviviscenza, hanno proposto ai giudici costituzionali di consentire ugualmente la consultazione referendaria, a condizione che si espanda la possibilità di differire l’entrata in vigore dell’eventuale abrogazione che seguirebbe alla vittoria dei Sì: questa possibilità è data già nei limiti di sessanta giorni dalla legge che regola i referendum (legge n. 352 del 1970) e potrebbe essere espansa sia nella durata che nelle ipotesi aggiungendo anche il caso in cui una disciplina fosse essenziale per la applicazione di un precetto costituzionale.

In sostanza di fronte ad un vuoto legislativo il Presidente della Repubblica potrebbe reiterare la sospensione dell’efficacia dell’abrogazione (invitando naturalmente nel contempo le Camere a provvedere).

Pertanto stamani i Giuristi Democratici hanno riproposto la tesi della incostituzionalità – che la Corte potrebbe sollevare davanti a sé – della legge del ’70 nella parte in cui non prevede che, quando dall’abrogazione di una determinata disciplina derivi un impedimento all’applicazione di un precetto costituzionale, l’effetto abrogativo possa essere differito fino all’entrata in vigore della nuova disciplina approvata dal legislatore.

Solo così si consentirebbe la piena operatività dell’art. 75 della Costituzione, il rispetto dell’orientamento della Consulta in materia di leggi elettorali e il rispetto dei distinti ruoli abrogativo al referendum e creativo al legislatore.

Dalla discussione in Camera di Consiglio è parso ai G.D. che questa tesi, seppur innovativa, sia la più lineare e preservi tutti i principi che entrano in questa complessa vicenda istituzionale senza farsi influenzare dal dibattito sempre più caldo sul tema e senza piegare ragionamenti giuridici alle esigenze del momento. Inoltre nel dibattito è emerso che, anche se passasse la ardita tesi della reviviscenza del Mattarellum, la legge non sarebbe comunque di immediata applicazione per le modifiche nel frattempo subite dall’ordinamento, ad esempio in tema di voto degli italiani all’estero, introdotto proprio nel 2005 con il ‘Porcellum’, e che e quindi si richiederebbe ugualmente un intervento del legislatore.

Nella memoria presentata a dicembre i G.D. sostenevano infatti che “Con la sospensione dell’effetto abrogativo si lascerebbe pertanto allo strumento di democrazia diretta solo la forza ablativa (e condizionata) che toglie una norma dall’ordinamento (per contrarietà al sentimento contemporaneo, verificato con il raggiungimento di sufficienti firme, affluenza e voti favorevoli) e al potere legislativo espressione massima della democrazia rappresentativa la forza creativa (e condizionante) di introdurre una norma nuova e diversa da quella in corso di abrogazione.

L’art. 37 citato già ammette il principio secondo cui si può ‘ritardare l’entrata in vigore della abrogazione’. Dunque è pacifico che si possa incidere (sia pur per un periodo determinato) sull’entrata in vigore della proposta referendaria. La norma tiene, infatti, conto della ‘nettezza’ del mezzo referendario e del rischio di ripercussioni troppo improvvise sul tessuto normativo.

La disposizione, però, non ha proprio preso in considerazione quelle norme, appunto, essenziali al funzionamento di organi costituzionali. Con riferimento al caso di specie, non ha valutato la necessità della permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare.

E’ una chiara mancanza di una norma che, tautologicamente, è stata pensata in un’epoca in cui la casistica referendaria era solo ipotizzabile. Tale mancanza però confligge con la piena applicabilità dell’art. 75 Cost. e anche con l’art. 2 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che non attribuisce alla Corte costituzionale l’arduo compito di valutare, volta per volta, gli effetti potenziali dell’abrogazione. Risulta pertanto pregiudiziale l’autorimessione da parte dell’Alta Corte, quale giudice a quo, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 L. 353/1970, ultimo comma, per contrasto con gli articoli 75, 70, 48 e 3 Costituzione. Ciò che, comunque, è certo,  è che l’attuale assetto della disciplina referendaria non è idoneo a garantire la piena applicazione del diritto costituzionale a sottoporre a referendum popolare tutte le materie e le norme non espressamente escluse dall’art.75.

Per tutto quanto sopra esposto, risulta pregiudiziale l’autorimessione da parte della Corte, quale giudice a quo, della questione, pregiudiziale, di costituzionalità della norma di cui all’art.37 ultimo capoverso della Legge 352/1970, per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 75, 70, 48 e 3 Costituzione. Una lettura “costituzionale” diversa andrebbe a confliggere vistosamente con i principi costituzionali appena sopra indicati; in particolare ne deriverebbe un irragionevole svuotamento dell’istituto referendario, una illegittima compressione-limitazione della prerogativa legislativa delle camere, ex art.70 Cost., oltre ad una connessa limitazione del diritto di voto ex art.48 Cost.

 

Pubblicato in: Senza categoria on gennaio 13, 2012 at 6:19 pm  Lascia un commento  

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